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Il 12 e 13 giugno 2005 si vota sui referendum parzialmente abrogativi della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita
L'elettore per votare deve esibire al presidente del seggio la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento. L'elettore riceverà da un componente del seggio quattro schede di diverso colore: celeste per il primo quesito referendario, arancione per il secondo, grigio per il terzo e rosa per il quarto.
Il voto SI tracciato sulla scheda indica la volontà di abrogare la normativa richiamata dal quesito referendario.
Il voto NO tracciato sulla scheda indica la volontà di mantenere la vigente normativa richiamata dal quesito referendario.
I QUATTRO QUESITI DEL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2005
Referendum popolare n. 1
Procreazione medicalmente assistita
Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore celeste)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»?
Referendum popolare n.2
Procreazione medicalmente assistita
Norme sui limiti all'accesso
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore arancione)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti, articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; art. 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,"; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo"; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonchè alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
Referendum popolare n.3
Procreazione medicalmente assistita
Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso
Abrogazione parziale
(scheda di votazione di colore grigio)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonchè alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
Referendum popolare n.4
Procreazione medicalmente assistita
Divieto di fecondazione eterologa
Abrogazione del divieto
(Scheda di votazione di colore rosa)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo."; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all´articolo 4, comma 3"; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all´articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall´articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro."; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?
COSA CHIEDONO I QUATTRO QUESITI (fonte: televideo RAI)
Il 12 e 13 giugno gli elettori italiani
sono chiamati ad esprimere il proprio
voto sull'abrogazione di alcune parti
della legge sulla procreazione medicalmente assistita.
Quattro i quesiti referendari. Perché
il risultato sia valido sarà necessario
raggiungere il quorum: i votanti, cioè,
dovranno essere il 50%+1 degli aventi
diritto.
La legge sulla procreazione è stata approvata dal Parlamento il 10 febbraio
2004.
Cinque sono state le richieste di
referendum: la Corte Costituzionale ne
ha accolte quattro e ha respinto quella
per l'abrogazione totale della legge.
Il primo quesito ha lo scopo di abrogare i limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.
La legge 40 vieta di utilizzare cellule
staminali prelevate da embrioni non u
tilizzati.
Il referendum mira ad abolire questo
divieto per ampliare la possibilità
di ricerca clinica e sperimentale sugli
embrioni con finalità terapeutiche e
diagnostiche. Si chiede l'eliminazione
del divieto di clonazione mediante
trasferimento di nucleo e del divieto di
crioconservazione.
Il secondo quesito ha lo scopo di abrogare le norme sui limiti all'accesso.
Il referendum vuole abolire la parte di
legge che limita l'accesso alle tecni
che di procreazione assistita alle coppie con problemi di sterilità accertata
e certificata. Sarebbe consentito l'accesso anche a coppie portatrici di ma
lattie genetiche che potranno selezio-
nare gli embrioni sani tra quelli prodotti. Il quesito mira anche ad abolire
la norma che non permette il congela
mento degli embrioni, quella che obbliga a creare non più di tre embrioni e
che impone di trasferirli con un unico
e contemporaneo impianto nell'utero materno.
Il terzo quesito ha lo scopo di abrogare le norme sulle finalità, sui diritti
dei soggetti coinvolti e sui limiti al-
l'accesso.
Sostanzialmente vengono riproposte le
stesse indicazioni del precedente que
sito.
Questo, però, chiede l'abrogazione dell'intero articolo 1 della legge. Quindi
anche la cancellazione del riferimento
ai "diritti del concepito" che equipara
i diritti dei genitori a quelli del
l'embrione. Si vuole affermare che i
diritti delle persone nate non possono
essere considerati equivalenti a quelli
dell'embrione.
Il quarto quesito ha lo scopo di abrogare il divieto di fecondazione etero
loga.
La legge 40 vieta la possibilità di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) non appartenenti
alla coppia.
Il referendum vuole abrogare questo divieto e permettere di ricorrere ad un
seme maschile esterno alla coppia se la
sterilità è maschile, o ad un ovulo,
sempre esterno alla coppia, se la sterilità è femminile.
" Norme per l'elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana, Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali " .
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